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A chi è rivolto

Ai Coniugi, di cui almeno uno residente nel Comune o il cui matrimonio sia stato celebrato o trascritto presso il Comune, senza figli o con figli maggiorenni autosufficienti.

Descrizione

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione, è possibile per i coniugi che intendano separarsi, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione innanzi all’ufficiale dello stato civile. Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di modifica delle precedenti condizioni di separazione personale.

Come fare

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.

Cosa serve

In caso di Separazione congiunta o consensuale:
1) Certificato di residenza;
2) Stato di famiglia;
3) Certificato di matrimonio;
4) Non è necessario un avvocato.

In caso di Separazione giudiziale o contenziosa:
1) Certificato di residenza;
2) Stato di famiglia;
2) Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa;
4) Documentazione a carico Avvocato.

Cosa si ottiene

Un atto di separazione.

Tempi e scadenze

Tempi e scadenze Una volta presentata la richiesta ed acquisiti dall’Ufficiale di Stato Civile tutti i documenti necessari, l’Ufficiale stabilisce la data della redazione dell’accordo.

REDAZIONE DELL’ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi muniti di documento di identità valido, nel giorno stabilito per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo di separazione.
Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità in corso di validità e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.

CONFERMA DELL’ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato i coniugi devono presentarsi per rendere un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Costi

Le tariffe sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

RICHIESTA DI SEPARAZIONE.pdf [.pdf 106,19 Kb - 10/10/2023 - 29/11/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

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Ultimo aggiornamento pagina: 27/02/2024 15:15:37

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